Art. 11.

                     Prova di efficienza fisica

    1.  I  candidati  risultati  idonei  alla prova scritta di cui al
precedente  art. 10,  saranno  convocati, a cura del Comando generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento,  per  essere sottoposti a prove di efficienza fisica da
parte della commissione tecnica prevista dal precedente art. 8, comma
3.
    2.  Le  citate  prove, disciplinate da specifiche norme tecniche,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate:
      per gli uomini:
        salto in alto (altezza m. 1,10, massimo due tentativi);
        piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni);
        corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05");
      per le donne:
        salto in alto (altezza m. 0,90, massimo due tentativi);
        piegamenti  sulle  braccia  (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni);
        corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 45").
    3.  Qualora  il  concorrente  (di  entrambi  i sessi) consegua un
risultato  al  di  sotto del minimo stabilito anche in una sola delle
prove  di  efficienza  fisica  non  sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali.
    4.  I  concorrenti  dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica muniti di:
      documento di riconoscimento in corso di validita';
      certificato  di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture   sanitarie   pubbliche  o  private  convenzionate  in  cui
esercitano  medici  specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione  del  certificato  o l'esibizione di referto non valido
determinera'  la  non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso
il  concorrente  che  ne  faccia  richiesta  sara' riconvocato con le
stesse modalita' previste dal successivo art. 21.
    In  aggiunta  a  quanto  precede  le  concorrenti,  al  solo fine
dell'effettuazione  in  piena  sicurezza  degli  esercizi  di  cui al
precedente   comma  2,  dovranno  produrre  l'esito  di  un  test  di
gravidanza  su  prelievo  ematico  o  delle  urine, effettuato presso
struttura  sanitaria  pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari, che escluda la
sussistenza   di   detto  stato;  in  assenza  di  tale  referto,  le
concorrenti  verranno  sottoposte  a  test  di  gravidanza,  al  fine
sopraindicato.
    In  caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non
potranno  in  nessun  caso essere sottoposte alle prove di efficienza
fisica.
    L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per
l'effettuazione   dell'eventuale   esame   radiografico   di  cui  al
successivo art. 12.
    Il  concorrente  dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.