Art. 15.

                     Esame facoltativo di lingue

    1.  I  concorrenti  che  l'abbiano  richiesto  nella  domanda  di
ammissione  al  concorso,  sempreche'  abbiano  riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua,
prescelta  tra  le  seguenti  (non  piu'  di due): inglese, francese,
tedesca,   spagnola,  albanese,  turca,  araba,  russa  e  cinese  (i
concorrenti  di  cui alla riserva del precedente art. 1, terzo comma,
lettera  a)  non  potranno  scegliere  l'esame  facoltativo in lingua
tedesca).   A   tal   fine  l'insegnante  di  italiano  membro  della
commissione  di cui all'art. 8 sara' sostituito dall'insegnante della
lingua  estera  oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico  o,  in  mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore
della lingua stessa.
    2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le
successive  prove  orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
3.
    3.  La  commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira'  un  punteggio incrementale determinato in funzione della
media  aritmetica  della  votazione  delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso tra diciotto e trenta trentesimi, conseguira', ai fini della
formazione   della   graduatoria   finale   di  merito,  le  seguenti
maggiorazioni:
      a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
        da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
        da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
        da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
        da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
        da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
      b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
        da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30;
        da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
        da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
        da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
        da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30.
    4.   L'incremento   per   due   lingue   non   potra'   superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.