Art. 16. Graduatoria 1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 8, comma 1, formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi di cui al successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 1, comma 3, lettera a), quelli di cui alla lettera b) dello stesso comma, e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, i rimanenti candidati. 2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi: a) per il punteggio attribuito in sede di accertamento attitudinale, fino ad un massimo di 3,0 punti; b) per lingua estera i punteggi indicati al precedente art. 15; c) per laurea fino ad un massimo di 0,5/30. 3. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, al piu' giovane di eta', agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio. 4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettera c) saranno ritenuti validi solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o comunicati con apposita istanza al centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; c) presentati o spediti, in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal superamento della prova orale al comando generale dell'Arma dei carabinieri - centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma. Sempreche' dichiarati nella domanda, per i militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio, in caso contrario dovranno essere comprovati con le stesse modalita' di cui alla precedente lettera c). 5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, lettera c), pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al comando generale dell'Arma dei carabinieri - centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma: l'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello indicato al precedente art. 1, comma 3, lettera a); documentazione attestante il diritto di partecipare alla riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2, indicata al precedente art. 1, comma 3, lettera b). L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 7. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata con provvedimento del direttore generale della direzione generale per il personale militare. 8. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso (ferma restando l'aliquota massima dei posti disponibili per le donne, in cui saranno comprese anche le eventuali candidate collocate ai sensi delle riserve di cui al precedente art. 1, comma 3), saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il nono corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.