Art. 19. Ammissione al corso e posizione 1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, terzo comma, e dell'aliquota massima di personale femminile, di cui al precedente art. 1, secondo comma. 2. Gli ammessi al corso, se provenienti: a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata o dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; d) dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; e) dagli ufficiali in ferma prefissata o da quelli di complemento dell'Arma (in ferma biennale o in servizio di prima nomina), accedono al corso con il grado di carabiniere previa implicita rinuncia al grado; f) dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate, o dai civili anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa implicita rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 3. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla scuola marescialli e brigadieri dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. I frequentatori del nono corso biennale allievi marescialli saranno, altresi', iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso per il conseguimento del diploma di laurea di primo livello in "operatore della sicurezza e del controllo sociale", che verra' rilasciato dalla facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Bologna. I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso il citato Ateneo, pena l'esclusione dal concorso con le modalita' indicate dal precedente art. 7 (regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, art. 142). L'esclusione comportera' la sostituizione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.