Art. 19.

                   Ammissione al corso e posizione

    1.  I  concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
saranno  ammessi  al  corso  allievi  marescialli  nell'ordine  della
graduatoria  stessa,  nel  limite  dei posti messi a concorso, tenuto
conto  delle  riserve  di  posti  di  cui al precedente art. 1, terzo
comma,  e  dell'aliquota  massima  di  personale femminile, di cui al
precedente art. 1, secondo comma.
    2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
      a)  dal  ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
      b) dagli   allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
carabiniere   nei   termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma;
      c) dagli  allievi ufficiali in ferma prefissata o dagli allievi
carabinieri  ausiliari,  ottengono  la  commutazione della ferma gia'
contratta   in  ferma  quadriennale  con  decorrenza  dalla  data  di
arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli
arruolati volontari nell'Arma;
      d) dai  carabinieri  ausiliari, ottengono la commutazione della
ferma  gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data
di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
      e) dagli   ufficiali   in  ferma  prefissata  o  da  quelli  di
complemento  dell'Arma  (in  ferma  biennale  o  in servizio di prima
nomina),  accedono  al  corso  con  il  grado  di  carabiniere previa
implicita rinuncia al grado;
      f) dai  militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio
oppure  in  congedo  di  altre  Forze  armate,  o dai civili anche se
appartenenti  ad  altre  Forze  di  polizia, accedono al corso previa
implicita  rinuncia  al  grado  e alla qualifica rivestiti, assumendo
quella  di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
    3.  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla scuola
marescialli  e brigadieri dalla data che verra' a suo tempo stabilita
dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.
    4.  I  frequentatori  del nono corso biennale allievi marescialli
saranno,  altresi', iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al
corso  per il conseguimento del diploma di laurea di primo livello in
"operatore  della  sicurezza  e  del  controllo  sociale", che verra'
rilasciato dalla facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli
studi  di  Bologna.  I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno
trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso
il  citato  Ateneo,  pena  l'esclusione dal concorso con le modalita'
indicate dal precedente art. 7 (regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592,
art. 142).   L'esclusione  comportera'  la  sostituizione  con  altri
candidati idonei, in ordine di graduatoria.