Art. 2.

                          R e q u i s i t i

    1. Possono partecipare al concorso:
      a) gli  appartenenti  al  ruolo  dei sovrintendenti ed al ruolo
degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata e di
complemento  dell'Arma,  gli  allievi  carabinieri  ed  i carabinieri
ausiliari,   nonche'   gli   allievi  ufficiali  dell'Arma  in  ferma
prefissata  e  gli  allievi  carabinieri  ausiliari, che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
        siano  idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
risultano  temporaneamente  non  idonei  sono ammessi al concorso con
riserva fino alla visita medica prevista al successivo art. 12;
        siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado,  o  lo  conseguano  entro  il  31 dicembre  2003, che
consenta    l'iscrizione   alla   facolta'   di   scienze   politiche
dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna  per il conseguimento del
diploma  di  laurea  di primo livello in "operatore della sicurezza e
del controllo sociale". Il corso formativo permette l'acquisizione di
crediti   universitari  utili  al  conseguimento  del  citato  titolo
accademico;
        non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
        non  abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio  prestato,  se  inferiore  a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della "consegna";
        siano  in  possesso  di  una qualifica non inferiore a "nella
media"  o  giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
        non   siano   stati   giudicati,  se  appartenenti  ai  ruoli
sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento
al grado superiore nell'ultimo biennio;
        non  siano  rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per  delitto  non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato,  o  siano  sospesi
dall'impiego  o  dal  servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o
che  si  trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata
non inferiore a sessanta giorni;
      b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla  Repubblica,  di  statura  non  inferiore  a m. 1,65 se di sesso
maschile e m. 1,61 se di sesso femminile, che alla data suddetta:
        godano dei diritti civili e politici;
        siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado,  o  lo  conseguano  entro  il  31 dicembre  2003, che
consenta    l'iscrizione   alla   facolta'   di   scienze   politiche
dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna  per il conseguimento del
diploma  di  laurea  di primo livello in "operatore della sicurezza e
del controllo sociale". Il corso formativo permette l'acquisizione di
crediti   universitari  utili  al  conseguimento  del  citato  titolo
accademico;
        non  siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
        non  si  trovino  in  situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione  o  conservazione della stato di maresciallo dell'Arma
dei Carabinieri;
        siano   in  possesso  dei  requisiti  morali  e  di  condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di
quelli  previsti  dall'art. 17,  comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
        non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o dai corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
        siano  in  possesso  di  idonei requisiti fisici, di cui alle
direttive  tecniche  datate  19 aprile  2000 della direzione generale
della sanita' militare;
        se di sesso maschile:
          abbiano   compiuto   il  diciottesimo  e  non  superato  il
ventiseiesimo   anno   di   eta'.   Per   coloro   che  abbiano  gia'
effettivamente   prestato   servizio  militare  per  una  durata  non
inferiore  alla  ferma  obbligatoria,  il  limite  massimo di eta' e'
elevato a ventotto anni, qualunque sia il grado rivestito;
          non siano riformati o rivedibili;
          non  siano  stati  ammessi  a prestare servizio sostitutivo
civile (Legge 8 luglio 1998, n. 230);
        se di sesso femminile:
          abbiano   compiuto   il  diciottesimo  e  non  superato  il
ventiseiesimo anno di eta';
          non siano riformate.
    2.  I  concorrenti  che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a) a quella
prevista  dalla  lettera  b)  o  viceversa,  dovranno riunire anche i
requisiti  richiesti  per  la  nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
    3.  I  requisiti  suindicati, fatta eccezione per l'eta', debbono
essere  posseduti  fino  alla  data di effettivo incorporamento. Alla
stessa  data,  inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi
nella   condizione   di   imputati  per  delitti  non  colposi,  pena
l'esclusione  dal  concorso  con la procedura prevista dal successivo
art. 7.
    Non  si  applicano  gli  aumenti  dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.