Art. 22. Presentazione al corso 1. Il nono corso biennale, della durata di due anni accademici, avra' inizio il 1 ottobre 2004 presso il Primo reggimento allievi marescialli in Velletri e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri a decorrere dal decimo giorno antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le modalita' di cui al precedente art. 7 e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria, ferma restando l'aliquota massima prevista per il personale femminile. 3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate al precedente art. 7 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 4. I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno portare al seguito i seguenti certificati: a) certificato plurimo delle vaccinazioni; b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; c) eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche entro i tre mesi precedenti la data dell'incorporamento. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, in stretto ordine di graduatoria, ferma restando l'aliquota massima per le donne, di cui al precedente art. 1. La Direzione generale per il personale militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data fissata. 6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.