Art. 23. Proroga dei termini di validita' della graduatoria 1. L'amministrazione si riserva la facolta' di prorogare i termini di validita' della graduatoria di cui al precedente art. 16, ai sensi del decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001, art. 14, comma 1, lettera g), per l'ammissione a successivi analoghi corsi che avranno inizio entro diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa. 2. In caso di applicazione del precedente comma, i candidati ammessi a tali corsi sulla base della graduatoria del presente concorso, all'atto dell'incorporamento: dovranno mantenere i requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando, fatta eccezione per l'eta'; saranno sottoposti a visita medica presso il comando generale dell'Arma dei carabinieri centro nazionale di selezione e reclutamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti fisici di cui al precedente art. 12.