Art. 23.

         Proroga dei termini di validita' della graduatoria

    1.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  prorogare i
termini  di validita' della graduatoria di cui al precedente art. 16,
ai sensi del decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001, art. 14,
comma 1, lettera g), per l'ammissione a successivi analoghi corsi che
avranno  inizio  entro diciotto mesi dalla data di approvazione della
graduatoria stessa.
    2.  In  caso  di  applicazione  del precedente comma, i candidati
ammessi  a  tali  corsi  sulla  base  della  graduatoria del presente
concorso, all'atto dell'incorporamento:
      dovranno   mantenere  i  requisiti  previsti  dall'art.  2  del
presente bando, fatta eccezione per l'eta';
      saranno  sottoposti  a visita medica presso il comando generale
dell'Arma   dei   carabinieri   centro   nazionale   di  selezione  e
reclutamento  volta ad accertare il mantenimento dei requisiti fisici
di cui al precedente art. 12.