Art. 24.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le  finalita'  di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto  di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto  di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti
dell'ufficiale  o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento.  Il  titolare  del  trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 18 aprile 2003
                                    Il tenente generale: D'Arrigo