Art. 5.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    Ad  eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  tutte  le  comunicazioni personali agli
aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
    In  nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita' circa
possibili  disguidi  postali  derivanti  da errate, mancate o tardive
segnalazioni  di  variazione  di  recapito, da ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o
ad  altre  cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di
forza maggiore.