Art. 8. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del direttore generale della direzione generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un Maresciallo aiutante Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto. 2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando che il segretario aggiunto puo' rivestire il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. La stessa, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. Con successivi provvedimenti del direttore generale saranno nominate le commissioni tecniche per l'effettuazione della prova di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari ed attitudinali previste dall'art. 17 del decreto legislativo 198/1995, come risulta sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.