Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con  successivo  provvedimento del direttore generale della direzione
generale  per  il  personale militare o da autorita' da lui delegata,
sara' composta da:
      a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
      b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
      c)  un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
      d) un   Maresciallo   aiutante   Luogotenente   dell'Arma   dei
Carabinieri, segretario senza diritto al voto.
    2.  La  commissione  esaminatrice  potra'  essere integrata da un
numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero
di  componenti  pari  a  quello  della  commissione originaria, fermo
restando  che  il  segretario  aggiunto  puo'  rivestire  il grado di
maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale di pubblica sicurezza. La
stessa,  inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella
scritta   puo'   avvalersi  dell'ausilio  di  apposito  personale  di
sorveglianza, nominato su disposizione del Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri.
    3.  Con  successivi  provvedimenti del direttore generale saranno
nominate  le  commissioni tecniche per l'effettuazione della prova di
efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari  ed attitudinali
previste  dall'art. 17 del decreto legislativo 198/1995, come risulta
sostituito  dall'art. 12  del  decreto  legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83.