Art. 4.
    Dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   decreto   rettorale  di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici  decorre  il  termine  previsto  dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  delle
commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.