Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - decorre il
termine   di   trenta  giorni,  previsto  dall'art. 9,  decreto-legge
21 aprile 1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione di commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento delle
commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Roma, 24 aprile 2003
                Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto