Art. 11.

               Obblighi, incompatibilita', sospensioni

    I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita'  previste,  di  presentare  le  relazioni  orali  o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei
docenti  del  dottorato.  Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso universita' o istituti di ricerca, per un
periodo  complessivamente  non  superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio di cui al precedente art. 8, comma 3, e' incrementata del 50%.
    Al  termine  di  ciascun  anno  di corso il Collegio dei docenti,
sulla  base  di  una  particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche  svolte  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al eettore l'esclusione dal corso.
    E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un  corso  di diploma universitario, di laurea, di specializzazione o
master.  Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi,
e'   tenuto  a  sospendere  l'iscrizione  per  tutta  la  durata  del
dottorato.
    Gli   iscritti   ai   corsi  di  dottorato  possono  chiedere  la
sospensione  dal  corso  per  maternita',  malattia  grave,  servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la  cessazione  dell'erogazione  della  borsa di studio per lo stesso
periodo.
    Ai  sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di   studio   o  che  rinunci  alla  borsa  medesima,  puo'  chiedere
l'aspettativa  conservando  il trattamento economico, previdenziale e
di  quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.