Art. 6.

                        Graduatoria di merito

    La   graduatoria  di  merito  sara'  formulata  secondo  l'ordine
decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
ed  approvata  con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio
tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
    I  candidati  saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
    In  caso  di  mancata  accettazione  entro  il  termine di cui al
successivo  art. 7,  comma  2,  o  di  rinuncia  entro  trenta giorni
dall'inizio  dei  corsi,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.