Art. 8.

        Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine  della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe a concorso.
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    L'importo  della  borsa  ammonta a Euro 10.561,54 comprensivo dei
contributi previdenziali cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto
ministeriale  11  settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana del 16 dicembre 1998, n. 293 e successive
integrazioni   e  modificazioni.  La  borsa  sara'  erogata  in  rate
bimestrali  posticipate  e  per la sua fruizione il limite di reddito
personale  complessivo  annuo e' fissato in Euro 7.746,85 lordi. Esso
va  riferito all'anno solare di erogazione della borsa medesima. Alla
determinazione   di   tale  reddito  concorrono  redditi  di  origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente   con   esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale  o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato  di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa  al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause  di  incompatibilita'  contenute  nel  presente  articolo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico  di  frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio
dovranno,  inoltre,  provvedere  alla  costituzione  di una posizione
contributiva    INPS,    iscrivendosi    alla   «Gestione   separata»
dell'Istituto  medesimo.  La  modulistica  relativa  agli adempimenti
citati   sara'   reperibile   anche  sul  sito  internet  dell'Ateneo
www.unina.it (pagina «dottorati»).