Art. 12.
               Commissioni giudicatrici e graduatorie
    1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate con decreto del
direttore della Scuola.
    2.  Per  le  operazioni  di selezione le commissioni giudicatrici
possono  articolarsi  in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e
le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.
    3. Il giudizio delle commissioni e' inappellabile.
    4. La graduatoria generale di merito, formulata dalle commissioni
ai  sensi  di  quanto  disposto  all'art. 5 del presente bando, sara'
affissa  all'Albo  della  Scuola  e  resa  disponibile  sul  sito web
www.sssup.it/bandi/ordinari/index.htm entro il 6 ottobre 2003.