Art. 12. Commissioni giudicatrici e graduatorie 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del direttore della Scuola. 2. Per le operazioni di selezione le commissioni giudicatrici possono articolarsi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria. 3. Il giudizio delle commissioni e' inappellabile. 4. La graduatoria generale di merito, formulata dalle commissioni ai sensi di quanto disposto all'art. 5 del presente bando, sara' affissa all'Albo della Scuola e resa disponibile sul sito web www.sssup.it/bandi/ordinari/index.htm entro il 6 ottobre 2003.