Art. 2.
                          Posti a concorso
    1.  I  quaranta  posti  di  allievo dei corsi ordinari sono cosi'
ripartiti:
      Classe accademica di scienze sociali: diciannove posti, di cui:
        almeno quattro posti per economia;
        almeno quattro posti per giurisprudenza;
        almeno quattro posti per scienze politiche;
        gli  altri  sette  posti  saranno  assegnati secondo l'ordine
della  graduatoria  generale di merito per l'intera classe di scienze
sociali;
      Classe accademica di scienze sperimentali: 21 posti, di cui:
        tre posti per agraria;
        undici posti per ingegneria;
        sette posti per medicina e chirurgia (*).