Art. 2. Posti a concorso 1. I quaranta posti di allievo dei corsi ordinari sono cosi' ripartiti: Classe accademica di scienze sociali: diciannove posti, di cui: almeno quattro posti per economia; almeno quattro posti per giurisprudenza; almeno quattro posti per scienze politiche; gli altri sette posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito per l'intera classe di scienze sociali; Classe accademica di scienze sperimentali: 21 posti, di cui: tre posti per agraria; undici posti per ingegneria; sette posti per medicina e chirurgia (*).