Art. 5 Prove di esame 1. L'esame di ammissione per tutti i settori si articola nelle seguenti prove: a) una prova articolata in due elaborati scritti; b) una prova orale consistente in: b1) una prova volta ad accertare le capacita' logico-deduttive e le potenzialita' personali del candidato e un colloquio volto a valutare le motivazioni e la predisposizione per il settore prescelto; b2) una discussione volta ad approfondire le conoscenze del candidato nelle materie proposte per le prove scritte ed il suo profilo culturale. Per la classe di scienze sociali dette materie si intendono due a scelta del candidato fra quelle proposte per la seconda prova scritta (storia, filosofia, economia). 2. Per i due elaborati di cui al comma 1, lettera a) ogni commissione giudicatrice dispone complessivamente di 50 punti. Sono ammessi alla prova orale i candidati che in tale prova abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 35/50. La durata di ogni prova viene stabilita da ciascuna commissione giudicatrice. 3. Per la prova orale ciascuna commissione giudicatrice dispone complessivamente di 50 punti, di cui 10 sono riservati alla prova prevista al comma 1, lettera b1). 4. Al termine delle prove, le commissioni giudicatrici formulano una graduatoria di merito degli idonei, in centesimi, sommando i risultati delle votazioni ottenute nelle prove d'esame. Saranno ritenuti idonei per l'ammissione alla Scuola coloro che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore a 70/100.