Art. 5
                           Prove di esame
    1.  L'esame  di  ammissione per tutti i settori si articola nelle
seguenti prove:
      a) una prova articolata in due elaborati scritti;
      b) una prova orale consistente in:
        b1)    una    prova   volta   ad   accertare   le   capacita'
logico-deduttive  e  le  potenzialita'  personali  del candidato e un
colloquio volto a valutare le motivazioni e la predisposizione per il
settore prescelto;
        b2)  una  discussione volta ad approfondire le conoscenze del
candidato  nelle  materie  proposte  per  le  prove scritte ed il suo
profilo  culturale. Per la classe di scienze sociali dette materie si
intendono  due  a  scelta  del  candidato  fra quelle proposte per la
seconda prova scritta (storia, filosofia, economia).
    2.  Per  i  due  elaborati  di  cui  al  comma 1, lettera a) ogni
commissione  giudicatrice  dispone complessivamente di 50 punti. Sono
ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  in tale prova abbiano
riportato  una votazione complessiva non inferiore a 35/50. La durata
di ogni prova viene stabilita da ciascuna commissione giudicatrice.
    3.  Per  la prova orale ciascuna commissione giudicatrice dispone
complessivamente  di  50  punti,  di cui 10 sono riservati alla prova
prevista al comma 1, lettera b1).
    4.  Al termine delle prove, le commissioni giudicatrici formulano
una  graduatoria  di  merito  degli  idonei, in centesimi, sommando i
risultati  delle  votazioni  ottenute  nelle  prove  d'esame. Saranno
ritenuti  idonei  per  l'ammissione  alla  Scuola  coloro che avranno
riportato una votazione complessiva non inferiore a 70/100.