Art. 8.
              Domanda per la partecipazione al concorso
    1.  La  domanda  per  la  partecipazione  al concorso deve essere
redatta  in  carta libera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto
1988, n. 370.
    2.  Ogni  candidato  puo'  partecipare  al  concorso  per un solo
settore.  Non  e'  possibile  modificare  l'indicazione  del  settore
prescelto  oltre  il  termine  di scadenza per la presentazione delle
domande.
    3. Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare (gli
interessati  potranno  avvalersi  dello  schema  di  domanda  di  cui
all'allegato «A»):
      a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
      b) le eventuali condanne penali riportate;
      c) il  titolo  di studio posseduto con le indicazioni di cui al
successivo art. 9;
      d) il  livello  di  conoscenza  di una o piu' lingue straniere,
specificando  gli  anni  di  studio effettuati, i programmi didattici
seguiti e le eventuali certificazioni possedute.;
      e) di  non  aver  frequentato  corsi universitari in precedenza
(nel caso di ammissione al primo anno);
      f) il   settore  e  l'anno  di  corso  per  i  quali  intendono
concorrere;
      g) il  domicilio  o  il  recapito  al  quale  desiderano  siano
trasmesse  le  comunicazioni  relative  al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
    4.  I  candidati  portatori  di  handicap,  ai  sensi della legge
n. 104/1992,  dovranno allegare alla domanda per la partecipazione al
concorso  una  nota  con la quale richiedere, in relazione al proprio
handicap,  l'ausilio  necessario  per  lo  svolgimento  del concorso,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
    5.  Ogni  candidato deve allegare alla domanda la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
    6.   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
mancata  o  tardiva  comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione
del   cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa
dell'Amministrazione della Scuola.
    7.   La  Scuola  comunichera'  tempestivamente  agli  interessati
l'eventuale  inammissibilita' della domanda al concorso e le relative
cause.
    8.  La Scuola non fornira', viceversa, ulteriori comunicazioni ai
candidati  ammessi  d'ufficio alle prove scritte, per i quali valgono
le indicazioni riportate all'art. 11.