Art. 8. Domanda per la partecipazione al concorso 1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. 2. Ogni candidato puo' partecipare al concorso per un solo settore. Non e' possibile modificare l'indicazione del settore prescelto oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande. 3. Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare (gli interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui all'allegato «A»): a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; b) le eventuali condanne penali riportate; c) il titolo di studio posseduto con le indicazioni di cui al successivo art. 9; d) il livello di conoscenza di una o piu' lingue straniere, specificando gli anni di studio effettuati, i programmi didattici seguiti e le eventuali certificazioni possedute.; e) di non aver frequentato corsi universitari in precedenza (nel caso di ammissione al primo anno); f) il settore e l'anno di corso per i quali intendono concorrere; g) il domicilio o il recapito al quale desiderano siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo. 4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, dovranno allegare alla domanda per la partecipazione al concorso una nota con la quale richiedere, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario per lo svolgimento del concorso, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 5. Ogni candidato deve allegare alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione della Scuola. 7. La Scuola comunichera' tempestivamente agli interessati l'eventuale inammissibilita' della domanda al concorso e le relative cause. 8. La Scuola non fornira', viceversa, ulteriori comunicazioni ai candidati ammessi d'ufficio alle prove scritte, per i quali valgono le indicazioni riportate all'art. 11.