Art. 8.

                           Borsa di studio

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio,  assoggettabile  al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato
con decreto ministeriale.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa del merito.
    Almeno il 50% delle borse di studio e' assegnato prioritariamente
a  laureati  provenienti  da  altre sedi universitarie, anche estere,
rispetto alle promotrici di cui all'art. 1.
    Il  godimento  della  borsa  di  studio  e' compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e'  percepita  la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la  borsa  stessa.  In  caso di superamento del limite di reddito, la
borsa  si  intende  revocata  per l'intero anno in questione. Al fine
della   verifica  del  limite  fissato,  l'interessato  e'  tenuto  a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita,  tranne  che  con  quelle  previste per
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso alla Scuola e per
la  relativa frequenza e' di Euro 1.550,00, da versarsi in 2 rate, la
prima  al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione
e la seconda al 30 di giugno di ogni anno.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  sono  esonerati  dai contributi per l'accesso e la
frequenza dei corsi.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  alla  Scuola  e'  collocato, a
domanda,  in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni.
    Ai  sensi  dell'art. 52,  comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
    Qualora  dopo  il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il
rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del  dipendente  nei  due  anni  successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.