Art. 8. Borsa di studio L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato con decreto ministeriale. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. Almeno il 50% delle borse di studio e' assegnato prioritariamente a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere, rispetto alle promotrici di cui all'art. 1. Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso alla Scuola e per la relativa frequenza e' di Euro 1.550,00, da versarsi in 2 rate, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al 30 di giugno di ogni anno. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola e' collocato, a domanda, in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni. Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.