Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 618  del  27 marzo  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale -
4ª serie  speciale  «Concorsi  ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2002),
consultabile  nel  seguente  sito Web: http://www2.unibo.it/apers, le
pubblicazioni  che  il  candidato  ritenga  utile  presentare  per la
valutazione  comparativa  e che siano state indicate nella domanda ai
sensi  del  punto  d)  dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero consegnate a mano
previo  accordo  con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se  previsto,  indicato  nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della  facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i  suoi  lavori (cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto
citato.   E'   facolta'   del   candidato   trasmettere  copia  delle
pubblicazioni  anche  ai  componenti la commissione presso il proprio
ateneo di appartenenza.
    Al   riguardo,   poiche'   l'art. 2,  comma 6,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  117/2000  e  l'art. 6 del bando di
concorso  sanciscono  la  esclusione  dalla procedura per i candidati
che,  nel  caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo
di  pubblicazioni  (didattiche  e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato  un  numero  di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando  di  concorso,  al  fine  di  non  incorrere nella sanzione ora
indicata  (nell'art. 1  del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.