Art. 2.

          Requisiti specifici di ammissione alla selezione

    a) Iscrizione al relativo albo professionale.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione  europea consente la partecipazione alla selezione
fermo  restano  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo  in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
    b)  Anzianita'  di  servizio  di  sette anni, di cui cinque nella
disciplina  di  patologia  clinica  (laboratorio di analisi chimico -
cliniche   e   microbiologia)  ricompresa  nell'area  della  medicina
diagnostica    e   dei   servizi   o   disciplina   equipollente,   e
specializzazione  nella  disciplina di patologia clinica (laboratorio
di  analisi  chimico - cliniche e microbiologia) ricompresa nell'area
della  medicina  diagnostica  e  dei  servizi  o  in  una  disciplina
equipollente  ovvero  anzianita'  di  servizio  di  dieci  anni nella
disciplina  di  patologia  clinica  (laboratorio di analisi chimico -
cliniche   e   microbiologia)  ricompresa  nell'area  della  medicina
diagnostica e dei servizi.
    I  criteri  di  valutazione dell'anzianita' di servizio utile per
l'accesso  alla dirigenza di struttura complessa sono quelli previsti
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
    c)  Curriculum  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 484/1997  in  cui sia documentata una specifica
attivita'  professionale  ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6
del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
    L'accertamento  dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e
c) e' effettuato dalla commissione di esperti di cui all'art. 15-ter,
comma   2   del   decreto   legislativo   n. 229/1999   e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    I  requisiti  suddetti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione; la mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
    Fino  all'espletamento  del primo corso di formazione manageriale
di  cui  all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997,  gli  incarichi di dirigente di struttura complessa sono
attribuiti   senza   l'attestato  di  formazione  manageriale,  fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.