Art. 2. Requisiti specifici di ammissione alla selezione a) Iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restano l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. b) Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia) ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia) ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia) ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi. I criteri di valutazione dell'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla dirigenza di struttura complessa sono quelli previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. c) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. L'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) e' effettuato dalla commissione di esperti di cui all'art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione; la mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, gli incarichi di dirigente di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.