Art. 8. Modalita' di selezione L'idoneita' dei candidati e' accertata dalla commissione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni, sulla base della valutazione del curriculum professionale e di un colloquio. Prima di procedere alla valutazione del curriculum ed al colloquio, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' del posto da ricoprire. Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati presi in considerazione ed hanno contribuito a determinarlo, con particolare riferimento all'ultimo decennio. La valutazione del curriculum precede il colloquio. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella disciplina oggetto della selezione con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da conferire. I candidati in possesso dei requisiti saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, esplicita la sua determinazione in un giudizio motivato con particolare riferimento alla preparazione professionale ed alla capacita' di direzione organizzativa pervenendo alla formulazione di un giudizio di idoneita' o non idoneita' all'incarico. La commissione non perverra', ne' direttamente ne' indirettamente, alla formulazione di una graduatoria, ma dovra' provvedere, al termine delle operazioni di valutazione, a predisporre un elenco degli idonei.