Art. 8.

                       Modalita' di selezione

    L'idoneita'  dei  candidati e' accertata dalla commissione di cui
all'art. 15-ter  del  decreto  legislativo  n. 229/1999  e successive
modificazioni,   sulla   base   della   valutazione   del  curriculum
professionale e di un colloquio.
    Prima   di  procedere  alla  valutazione  del  curriculum  ed  al
colloquio,  la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificita' del posto da ricoprire.
    Il  giudizio  riferito  al  curriculum  deve essere adeguatamente
motivato  in relazione agli elementi documentali che sono stati presi
in   considerazione   ed   hanno   contribuito  a  determinarlo,  con
particolare  riferimento  all'ultimo  decennio.  La  valutazione  del
curriculum precede il colloquio.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali  del candidato nella disciplina oggetto della selezione
con  riferimento  anche  alle  esperienze  professionali documentate,
nonche'  all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e
di  direzione  del  candidato  stesso con riferimento all'incarico da
conferire.
    I  candidati  in  possesso dei requisiti saranno convocati per lo
svolgimento  del  colloquio  con  lettera  raccomandata  non  meno di
quindici giorni prima dell'inizio della prova.
    La  commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum,  esplicita  la sua determinazione in un giudizio motivato
con  particolare  riferimento alla preparazione professionale ed alla
capacita'  di direzione organizzativa pervenendo alla formulazione di
un giudizio di idoneita' o non idoneita' all'incarico.
    La    commissione    non    perverra',   ne'   direttamente   ne'
indirettamente,  alla  formulazione  di  una  graduatoria,  ma dovra'
provvedere, al termine delle operazioni di valutazione, a predisporre
un elenco degli idonei.