Art. 2. Ai sensi dell'art. 8 dello stesso bando il componente designato dalla facolta', deve effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nella prima riunione la commissione provvede a: a) prendere visione dell'elenco dei candidati e ad inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al quarto grado incluso, tra di loro o con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile; b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.