Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente decreto di nomina delle commissioni
giudicatrici  decorrono  i trenta giorni previsti dall'articolo 9 del
decreto  legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se  la  causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche', anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.