Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica 117/2000 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
Esami»  del presente decreto di nomina delle Commissioni giudicatrici
decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del decreto legge
n. 120/1995,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1995,
per la presentazione al Presidente del Consiglio dell'Universita', da
parte   dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari  della  Commissione  giudicatrice. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Bolzano, 19 maggio 2003
                                           Il presidente: Schmidl
    Nota  da  porre  in  calce al testo del decreto redatto in lingua
italiana:  Nota  in  lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra
riportato,  che  interessa  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  e'
pubblicato alla pag. ... della presente Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale,  l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, comma 2 e
3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574,  mediante  il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della
Regione  Trentino-Alto  Adige in cui e' riportata la pubblicazione in
lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.