Art. 3. Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» del presente decreto di nomina delle Commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 120/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1995, per la presentazione al Presidente del Consiglio dell'Universita', da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione giudicatrice non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Bolzano, 19 maggio 2003 Il presidente: Schmidl Nota da porre in calce al testo del decreto redatto in lingua italiana: Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la Provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. ... della presente Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, comma 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.