Art. 10. Prove scritte 1. Le prove scritte per l'indirizzo edile-strutturale sono: a) risposta ad uno o piu' quesiti inerenti un progetto per la costruzione o la ristrutturazione di un edificio civile, con l'indicazione della dotazione, della distribuzione e del passaggio degli impianti e con l'elaborazione di particolari costruttivi e del computo metrico; b) risposta ad uno o piu' quesiti inerenti un progetto di calcolo strutturale in cemento armato o in acciaio secondo le leggi vigenti, corredato di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali, lo svolgimento dei calcoli delle strutture portanti e di fondazione in relazione alla stratigrafia del terreno e completo di elaborati grafici e dei particolari costruttivi; c) risposta ad uno o piu' quesiti inerenti un progetto distributivo di un edificio ad uso uffici - con carattere di particolare pregio storico-artistico - tenendo conto della vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi lavoro, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici. 2. Le prove scritte per l'indirizzo impiantistico sono: a) risposta ad uno o piu' quesiti inerenti un progetto per la costruzione o la ristrutturazione di un edificio civile, con particolare riferimento agli impianti e alla loro distribuzione orizzontale e verticale, con relazione sulle scelte progettuali, sul predimensionamento e sui materiali corredata di computo metrico; b) risposta ad uno o piu' quesiti inerenti un progetto e calcolo di un impianto elettrico di un edificio a destinazione civile e/o commerciale o industriale secondo le leggi vigenti, corredato di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti, e completo di elaborati grafici e dei particolari costruttivi; c) risposta ad uno o piu' quesiti inerenti un progetto e relazione di calcolo di un impianto in materia di termotecnica e condizionamento, corredato di relazione tecnica contenente esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti, nonche' completo di elaborati grafici e dei particolari costruttivi. 3. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avra' a disposizione otto ore. 4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi, tavole o appunti di alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti dalla Commissione. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. 5. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato avra' riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.