Art. 11. Prove orali e tecniche 1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le prove orali e tecniche di cui ai commi 2 e 3. 2. Le prove orali e tecniche per l'indirizzo edile-strutturale sono le seguenti: a) degrado dei materiali e dissesti delle costruzioni, loro diagnostica ed indagini. Criteri e tecniche di intervento per la conservazione ed il restauro. Adeguamento e miglioramento strutturale. Analisi strutturale delle costruzioni in muratura; b) impianti idrici, sanitari e di distribuzione del gas; c) normativa antinfortunistica, coordinamento e piani di sicurezza nei cantieri, salute e sicurezza dei lavoratori; d) impianti elettrici di distribuzione della luce e forza elettromotrice; impianti telefonici; principi di illuminotecnica; e) legislazione e condotta degli appalti di opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo con norme vigenti di riferimento; f) estimo e metodi di stima per la determinazione del valore piu' probabile di mercato degli immobili; g) uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, comprese nozioni relative alla progettazione autocad; h) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato; i) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese. 3. Le prove orali e tecniche per l'indirizzo impiantistico sono le seguenti: a) elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; b) elettrotecnica; c) comunicazioni elettriche; d) costruzioni elettromeccaniche; e) normativa antinfortunistica, coordinamento e piani di sicurezza nei cantieri, salute e sicurezza dei lavoratori; f) metodi e misure termiche ed elettriche; progettazione, direzione dei lavori e collaudo di impianti termici, di condizionamento, elettrici e di terra: prove e misure; g) uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, comprese nozioni relative alla progettazione autocad; h) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato; i) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese. 4. A ciascuna delle prove orali e tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 5. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 63 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova. 6. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu' prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo. 7. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, di contenuto generico, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.