Art. 12.

                         Graduatoria finale

    1. Per ciascun indirizzo e' formata una distinta graduatoria.
    2.  Il  punteggio  complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato  dalla  somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali  e tecniche, ivi comprese quelle facoltative, e per i titoli di
cui all'articolo 3, comma 7.
    3.  Nella  formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della  Repubblica.  A  tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono  presentare  i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano  luogo  alla  preferenza  a  parita'  di punteggio. Tali titoli
devono  essere  posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la  spedizione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso.  La
documentazione  comprovante  il  possesso  degli  stessi  titoli deve
essere   presentata,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  di  ciascun
candidato,  entro  il  giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente bando.