Art. 16.

                   Accesso agli atti del concorso

    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della   procedura  di  concorso  -  ai  sensi  dell'articolo  16  del
Regolamento  dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano
concreto   interesse   per   la   tutela   di  situazioni  giuridiche
direttamente   rilevanti,   inviando   la   relativa  richiesta  alla
Segreteria della Commissione esaminatrice.
    2.  L'esercizio  del  diritto di accesso puo' essere differito al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa.