Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione


    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
      a) siano cittadini italiani;
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) per  l'indirizzo  edile-strutturale, siano in possesso della
laurea  -  conseguita  con  una  votazione  non inferiore a 105/110 o
equipollente  -  in  ingegneria  civile  ovvero  in ingegneria edile,
nell'ambito  dell'ordinamento  previgente alla riforma universitaria,
ovvero  siano in possesso di una laurea specialistica, conseguita con
una  votazione  non  inferiore  a 105/110 o equivalente, nella classe
28/S  ingegneria  civile.  Per  l'indirizzo  impiantistico,  siano in
possesso  della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a
105/110  o  equipollente  -  in  ingegneria  elettrotecnica ovvero in
ingegneria  elettrica  ovvero  in  ingegneria  meccanica, nell'ambito
dell'ordinamento  previgente alla riforma universitaria, oppure siano
in possesso di una laurea specialistica, conseguita con una votazione
non  inferiore a 105/110 o equivalente, in una delle seguenti classi:
31/S  ingegneria  elettrica;  36/S  ingegneria  meccanica. I predetti
titoli,  ove  conseguiti  all'estero,  devono essere stati dichiarati
equipollenti   alle   menzionate   lauree   dall'autorita'   italiana
competente;  dalla  dichiarazione  di  equipollenza  deve  risultare,
altresi', a quale votazione prevista per le lauree medesime equivalga
la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
      d) siano  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di ingegnere;
      e) abbiano   un'eta'  non  superiore  ai  40  anni  ovvero  non
superiore a 45 anni se dipendenti di ruolo del Senato;
      f) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
      g) siano   in   possesso  dell'abilitazione  alla  funzione  di
coordinatore  per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione
dei  lavori,  ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
    2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  precedente  debbono  essere
posseduti  alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento  dei  requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento  della  procedura  di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.