Art. 4.

                    Irricevibilita' delle domande

    1. Non sono prese in considerazione:
      a) le   domande   non  redatte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  3,  comma  1;  sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito  modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
      b) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  3,  comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere
con avviso di ricevimento;
      c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
      d) le   domande   non  redatte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  3,  comma  3;  sono  irricevibili  le domande redatte a
matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
      e) le  domande  spedite  oltre  il  termine  di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
      f) le  domande  pervenute  oltre  il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.