Art. 5. Cause di esclusione dal concorso 1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) che non siano in possesso della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a 105/110 o equipollente - in ingegneria civile ovvero in ingegneria edile, nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, ovvero che non siano in possesso di una laurea specialistica, conseguita con una votazione non inferiore a 105/110 o equipollente, nella classe 28/S ingegneria civile (per l'indirizzo edile-strutturale); che non siano in possesso della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a 105/110 o equipollente - in ingegneria elettrotecnica ovvero in ingegneria elettrica ovvero in ingegneria meccanica, nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, ovvero che non siano in possesso di una laurea specialistica, conseguita con una votazione non inferiore a 105/110 o equipollente, in una delle seguenti classi: 31/S ingegneria elettrica; 36/S ingegneria meccanica (per l'indirizzo impiantistico); d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con la laurea di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero; e) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); f) che non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g); g) che abbiano un'eta' superiore a 40 anni ovvero superiore a 45 anni se dipendenti di ruolo del Senato; h) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego; i) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c); l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); m) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g); o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana; p) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici; q) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego. 3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data. 4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del presente bando. 5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di merito sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine. 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.