Art. 5.

                  Cause di esclusione dal concorso

    1.  I  candidati  che  non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti  o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
    2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
      a) che non siano cittadini italiani;
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c)  che non siano in possesso della laurea - conseguita con una
votazione  non  inferiore  a  105/110  o equipollente - in ingegneria
civile  ovvero  in  ingegneria  edile,  nell'ambito  dell'ordinamento
previgente  alla  riforma  universitaria,  ovvero  che  non  siano in
possesso  di  una  laurea specialistica, conseguita con una votazione
non  inferiore a 105/110 o equipollente, nella classe 28/S ingegneria
civile (per l'indirizzo edile-strutturale); che non siano in possesso
della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a 105/110 o
equipollente  -  in  ingegneria  elettrotecnica  ovvero in ingegneria
elettrica     ovvero    in    ingegneria    meccanica,    nell'ambito
dell'ordinamento  previgente  alla  riforma universitaria, ovvero che
non siano in possesso di una laurea specialistica, conseguita con una
votazione  non  inferiore  a  105/110  o  equipollente,  in una delle
seguenti classi: 31/S ingegneria elettrica; 36/S ingegneria meccanica
(per l'indirizzo impiantistico);
      d)   che   non   siano   in  possesso  delle  dichiarazioni  di
equipollenza,  rilasciate  dalle  competenti  autorita' italiane, dei
titoli   di  studio  conseguiti  all'estero  con  la  laurea  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresi',
a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea
equivalga  la  valutazione  riportata nel titolo di studio conseguito
all'estero;
      e)  che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d);
      f)  che non siano in possesso del requisito di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g);
      g)  che  abbiano un'eta' superiore a 40 anni ovvero superiore a
45 anni se dipendenti di ruolo del Senato;
      h) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
      i)   che  non  abbiano  allegato  alla  domanda  le  prescritte
dichiarazioni  di  equipollenza  per  i  titoli  di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
      l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
      m) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
      n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
      o) che  non  abbiano  indicato  nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
      p) che  non  abbiano  indicato  nella  domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
      q) che   non   abbiano   indicato  nella  domanda  il  possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
    3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo  parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non  abbiano  allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare  le  domande  di  partecipazione  al  concorso. Le predette
integrazioni  sono  prese  in  considerazione  soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  pervengano  entro il
termine di 60 giorni dalla medesima data.
    4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la  regolarizzazione  delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano  omesso,  totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni   prescritte   ovvero  non  abbiano  allegato  tutti  i
documenti  richiesti  dal  bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, commi 7
e 8, del presente bando.
    5.  I  termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
merito  sono  perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale,  e  se  il  giorno  di  scadenza  e' festivo la scadenza e'
prorogata  di  diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni
festivi si computano nel termine.
    6.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in  qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la  mancanza  di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.