Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    1.   La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  successivo
decreto,  ai  sensi  dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del
Senato della Repubblica.
    2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
    3.   Per  la  correzione  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.