Art. 7.

                    Ammissione alle prove scritte

    1.  Sono  ammessi  alle  prove scritte i candidati che, a seguito
della  valutazione  dei  titoli di cui al comma 2, abbiano conseguito
almeno  10  punti.  Ove  per  un  determinato indirizzo il numero dei
candidati  cosi'  individuati  sia  inferiore a 50, sono ammessi alle
prove scritte i primi 50 candidati della graduatoria risultante dalla
valutazione  dei  titoli  di cui al comma 2 del presente articolo per
quello  stesso  indirizzo;  il  predetto  numero di 50 ammessi potra'
essere  superato  per  ricomprendervi  i candidati risultati ex aequo
all'ultimo posto utile della suddetta graduatoria.
    2.  La  Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi ai titoli
validamente allegati alle domande di partecipazione al concorso sulla
base dei seguenti criteri:
      a) 0,50  punti  per  il  titolo di cui all'articolo 3, comma 7,
lettera a);
      b) 1  punto  per  ciascun  anno intero di attivita' prestata ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  7, lettera b), ovvero 1,25 punti per
ciascun  anno  intero  di servizio di ruolo presso le Amministrazioni
dei  due  rami  del  Parlamento negli ambiti indicati all'articolo 3,
comma 7, lettera b);
      c) 0,50  punti  per ciascun titolo di cui all'articolo 3, comma
7, lettera c);
      d) 0,10  punti  per ciascun titolo attestante la partecipazione
con  esito  positivo ai corsi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera
d);
      e) 3  punti  per  il  titolo  di  cui  all'articolo 3, comma 7,
lettera e);
      f) 2,50  punti  per  il  titolo di cui all'articolo 3, comma 7,
lettera f);
      g) 2  punti  per  il  titolo  di  cui  all'articolo 3, comma 7,
lettera g);
      h) 1,50  punti  per  il  titolo di cui all'articolo 3, comma 7,
lettera h);
      i) 0,50  punti per ciascuna abilitazione di cui all'articolo 3,
comma 7, lettera i).
    3.  I  titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data
dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
    4.  Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito
concorre  a  formare il punteggio complessivo, ai sensi dell'articolo
14 del Regolamento dei concorsi.
    5.  L'attribuzione  del  punteggio  per  i  titoli di merito puo'
essere  annullata  con  deliberazione della Commissione esaminatrice,
assunta  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  del Regolamento dei
concorsi,  ovvero  con  determinazione  dell'Amministrazione, qualora
venga  accertata,  anche  d'ufficio,  la mancanza dei titoli medesimi
alla  data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di
partecipazione.