Art. 7. Ammissione alle prove scritte 1. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, a seguito della valutazione dei titoli di cui al comma 2, abbiano conseguito almeno 10 punti. Ove per un determinato indirizzo il numero dei candidati cosi' individuati sia inferiore a 50, sono ammessi alle prove scritte i primi 50 candidati della graduatoria risultante dalla valutazione dei titoli di cui al comma 2 del presente articolo per quello stesso indirizzo; il predetto numero di 50 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della suddetta graduatoria. 2. La Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi ai titoli validamente allegati alle domande di partecipazione al concorso sulla base dei seguenti criteri: a) 0,50 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a); b) 1 punto per ciascun anno intero di attivita' prestata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b), ovvero 1,25 punti per ciascun anno intero di servizio di ruolo presso le Amministrazioni dei due rami del Parlamento negli ambiti indicati all'articolo 3, comma 7, lettera b); c) 0,50 punti per ciascun titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera c); d) 0,10 punti per ciascun titolo attestante la partecipazione con esito positivo ai corsi di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d); e) 3 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera e); f) 2,50 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera f); g) 2 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera g); h) 1,50 punti per il titolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera h); i) 0,50 punti per ciascuna abilitazione di cui all'articolo 3, comma 7, lettera i). 3. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande. 4. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito concorre a formare il punteggio complessivo, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento dei concorsi. 5. L'attribuzione del punteggio per i titoli di merito puo' essere annullata con deliberazione della Commissione esaminatrice, assunta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento dei concorsi, ovvero con determinazione dell'Amministrazione, qualora venga accertata, anche d'ufficio, la mancanza dei titoli medesimi alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.