Art. 8.

Comunicazione  dell'esito  della  valutazione dei titoli e del diario
                delle prove scritte, orali e tecniche

    1.  L'esito  della  valutazione  di  cui all'articolo 7, comma 1,
viene   comunicato   a   mezzo   di   raccomandata.   Nella  medesima
comunicazione verra' indicato altresi' il diario delle prove scritte.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
    2.  La  comunicazione  del  diario  delle  prove orali e tecniche
avviene  secondo le modalita' che verranno comunicate ai candidati in
occasione dello svolgimento delle prove scritte.
    3.  Tutte  le  comunicazioni  -  sia  a  mezzo  di  affissione  o
pubblicazione,  sia  a  mezzo  di  raccomandata  o modalita' simili -
assumono  valore  di  notifica  a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali  fornite  ai  candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove
assumono   valore   di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  anche  con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.