Art. 8. Comunicazione dell'esito della valutazione dei titoli e del diario delle prove scritte, orali e tecniche 1. L'esito della valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, viene comunicato a mezzo di raccomandata. Nella medesima comunicazione verra' indicato altresi' il diario delle prove scritte. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La comunicazione del diario delle prove orali e tecniche avviene secondo le modalita' che verranno comunicate ai candidati in occasione dello svolgimento delle prove scritte. 3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.