Art. 10.

                         Restituzione titoli

    I  candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione presentata ai fini della selezione.
    La  restituzione  viene effettuata salvo eventuale contenzioso in
atto.  Trascorso  tale  termine,  l'Istituto non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.