Art. 7.

                             Iscrizione

    I   candidati   ammessi,  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno  ricevuto  il  relativo invito, i seguenti documenti in carta
libera:
      a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
      b)   una  fotocopia  del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      c) autocertificazione di cittadinanza;
      d)  diploma  -  documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva  di  documentazione  -  di  scuola  secondaria  superiore
ovvero,  per  i  comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita';
      e)  certificato  di  laurea  con  la  relativa votazione; per i
candidati  laureati  presso l'Universita' degli Studi di Bergamo tale
certificato verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata
dal candidato.
      ())    e'    comunque    consentita    la    presentazione   di
autocertificazione  sostitutiva  del  titolo  accademico  avvalendosi
delle   disposizioni   di  cui  all'art. 46  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa  - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
      g)  dichiarazione  di non essere contemporaneamente iscritto ad
altra  Universita'  o  Istituto di istruzione superiore e di essere a
conoscenza  di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola
di  specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  a  sospenderne la
frequenza  per  tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi  ad  altri  corsi  universitari  per  tutta  la durata del
dottorato;
      h)  dichiarazione  di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      i)  i  cittadini  comunitari  e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.