Art. 8.

           Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    A  parita'  di  merito,  per la fruizione delle borse, prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    Le  borse  sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 13 del
regolamento  di  Ateneo;  ai sensi dell'art. 6 del regolamento stesso
l'assegnazione delle specifiche tematiche di ricerca sara' deliberata
dal collegio dei docenti.
    L'attribuzione   di  eventuali  borse  convenzionate  conseguira'
all'assegnazione  da parte del collegio delle specifiche tematiche di
ricerca.