Art. 8. Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parita' di merito, per la fruizione delle borse, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 13 del regolamento di Ateneo; ai sensi dell'art. 6 del regolamento stesso l'assegnazione delle specifiche tematiche di ricerca sara' deliberata dal collegio dei docenti. L'attribuzione di eventuali borse convenzionate conseguira' all'assegnazione da parte del collegio delle specifiche tematiche di ricerca.