Art. 6.

                        Obblighi di servizio

    I  volontari  si  impegnano ad espletare il servizio per tutta la
sua  durata  e  ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio
civile  dettate  dalla normativa primaria e secondaria in materia, in
quanto  compatibili,  nonche'  alle  prescrizioni impartite dall'ente
d'impiego   in   ordine   all'organizzazione   del  servizio  e  alle
particolari condizioni di espletamento.
    Il  volontario  e'  tenuto  al  rispetto  dell'orario di servizio
nonche'  al  rispetto  delle  condizioni  riguardanti  gli  eventuali
obblighi  di  pernottamento,  o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
    L'interruzione  del  servizio  senza  giustificato  motivo, prima
della  scadenza prevista, comporta l'impossibilita' a partecipare per
il  futuro  alla  realizzazione  di nuovi progetti di servizio civile
volontario,  nonche' la decadenza dai benefici eventualmente previsti
dallo specifico progetto.