Art. 6. Obblighi di servizio I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in quanto compatibili, nonche' alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. Il volontario e' tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonche' al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo. L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilita' a partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonche' la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto.