Art. 7.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per
le  finalita'  di  gestione  del  servizio  civile e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  necessari  per l'ammissione. Le medesime
informazioni    potranno    essere    comunicate    unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche  e agli enti direttamente interessati allo
svolgimento del servizio civile.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  n. 675  del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che
lo  riguardano,  il  diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
direttore  generale  dell'Ufficio  nazionale  per il servizio civile,
titolare del trattamento dei dati personali.