Art. 7. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del servizio civile e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo svolgimento del servizio civile. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge n. 675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.