Art. 3.

                         Prove di ammissione

    Le  prove,  intese  ad  accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca  scientifica,  si svolgeranno con le modalita' indicate nella
tabella  specifica  di  ciascun  dottorato.  Per sostenere le prove i
candidati  dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione  giudicatrice  del  concorso per l'ammissione al corso di
dottorato  di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere  aggiunti  non piu' di due esperti, anche stranieri. La nomina
di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con
piccole  e  medie imprese. L'amministrazione universitaria non assume
alcuna  responsabilita'  per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  dell'aspirante  o  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici  non  imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non
saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista
una preselezione da parte della commissione giudicatrice.