Art. 3. Prove di ammissione Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalita' indicate nella tabella specifica di ciascun dottorato. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della commissione giudicatrice.