Art. 4.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce  degli  aventi  diritto,  subentreranno altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso  di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato
anche  in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresi' ammessi in
sovrannumero,   su   richiesta  del  collegio  dei  docenti,  purche'
risultanti  comunque nella graduatoria di merito, i titolari di borse
assegnate  da  ministeri,  enti  pubblici di ricerca o altri soggetti
espressamente   ritenuti   «qualificati»  dal  senato  accademico.  I
concorrenti  risultati  vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'ufficio post-laurea sezione dottorato di ricerca dell'Universita'
degli  studi di Siena c/o College Santa Chiara, via Valdimontone n. 1
- Siena, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono
dal  giorno  successivo  a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, la seguente documentazionein carta libera: autocertificazione
di  cittadinanza;  autocertificazione  relativa  al diploma di scuola
secondaria  superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani,
diploma  (documento  originale)  che ha consentito la loro ammissione
all'Universita';  autocertificazione  relativa alla laurea posseduta;
dichiarazione    di   eventuale   iscrizione   ad   una   scuola   di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento  e  conseguente impegno
scritto  a  sospenderne  la  frequenza;  fotocopia  del  documento di
identita'  debitamente  firmata.  Gli  atti ed i documenti redatti in
lingua   straniera   devono   essere  tradotti  e  legalizzati  dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero  e  devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso.