Art. 5.

Valutazione dei titoli e formulazione della graduatoria di ammissione
                         alle prove di esame

    Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10
punti.
    Per  la  individuazione  dei candidati da ammettere alle prove di
esame  di  cui  al  successivo  art. 6  la  commissione  giudicatrice
formera'  una  apposita  graduatoria  di  preselezione sulla base dei
seguenti  titoli  prodotti  dai candidati in allegato alla domanda di
partecipazione:
      a) alla  votazione  riportata  nel conseguimento del diploma di
laurea,  sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4,
da ripartirsi come sotto indicato:
        con punteggio di 110/110 e lode punti: 4;
        con punteggio di 110/110 punti: 3,5;
        con punteggio di 109/110 punti: 3;
      b) esperienza  acquisita  documentata  per attivita' finanziate
con fondi della Comunita' europea, con compiti di responsabilita':
        punti 0,20 per mese o frazione superiore a 15 giorni.
    Il totale della voce b) non puo' superare punti 6.
    Saranno  ammessi alle prove di esame i primi centodieci candidati
classificati   nella  graduatoria  preselettiva.  Saranno,  altresi',
ammessi  eventuali  ulteriori  concorrenti classificati con lo stesso
punteggio ottenuto dal centodecimo candidato.
    La  suddetta  graduatoria  di preselezione sara' affissa all'Albo
del Palazzo Centrale di questo Ateneo.