Art. 5. Valutazione dei titoli e formulazione della graduatoria di ammissione alle prove di esame Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10 punti. Per la individuazione dei candidati da ammettere alle prove di esame di cui al successivo art. 6 la commissione giudicatrice formera' una apposita graduatoria di preselezione sulla base dei seguenti titoli prodotti dai candidati in allegato alla domanda di partecipazione: a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di laurea, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4, da ripartirsi come sotto indicato: con punteggio di 110/110 e lode punti: 4; con punteggio di 110/110 punti: 3,5; con punteggio di 109/110 punti: 3; b) esperienza acquisita documentata per attivita' finanziate con fondi della Comunita' europea, con compiti di responsabilita': punti 0,20 per mese o frazione superiore a 15 giorni. Il totale della voce b) non puo' superare punti 6. Saranno ammessi alle prove di esame i primi centodieci candidati classificati nella graduatoria preselettiva. Saranno, altresi', ammessi eventuali ulteriori concorrenti classificati con lo stesso punteggio ottenuto dal centodecimo candidato. La suddetta graduatoria di preselezione sara' affissa all'Albo del Palazzo Centrale di questo Ateneo.