Art. 2.

       Domanda di trasferimento e termine per la presentazione

    La   domanda  di  trasferimento,  redatta  dal  giudice  di  pace
sull'apposito  modulo  allegato  al  bando  di  concorso (modulo A) e
diretta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  deve  essere
presentata  nelle  ore  di  ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego
raccomandato,  al Presidente della Corte di appello di Firenze, per i
posti  compresi  nell'allegato  elenco (allegato 1), entro il termine
perentorio  di  giorni  sessanta  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Le
domande di trasferimento si considerano prodotte in tempo utile anche
se  spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante.  In  caso  di trasmissione della domanda a mezzo
posta,  l'amministrazione  giudiziaria non assume responsabilita' per
eventuali  dispersioni,  ritardi  o  disguidi  non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Ciascun aspirante puo' formulare domanda
di trasferimento per una sola delle sedi oggetto di pubblicazione del
singolo  distretto  di  Corte di appello. Non e' ammesso un ordine di
preferenza   delle  domande  presentate  per  diversi  distretti.  In
presenza   di  piu'  domande  relative  a  sedi  ubicate  in  diversi
distretti,  il  Consiglio  superiore della magistratura si riserva di
individuare  quella da coprire in base alle esigenze dell'ufficio. La
domanda  di trasferimento deve, a pena di inammissibilita', contenere
la  dichiarazione  dell'aspirante di non incorrere, in relazione alla
sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna delle cause di
incompatibilita'  previste  dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991,
n. 374  e successive modificazioni (1), nonche' l'impegno a rimuovere
le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti prima della data
della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio superiore
della  magistratura.  Il  giudice  di pace aspirante al trasferimento
nella domanda, compilata secondo il modulo allegato al presente bando
(modulo  A),  deve  dichiarare  il  proprio  cognome, nome e luogo di
residenza e deve indicare:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) il numero di codice fiscale;
      3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o
di conferma nell'incarico di giudice di pace;
      4)  l'ufficio  del  giudice  di  pace  ove  attualmente  presta
servizio;
      5)  la  data  di  assunzione del possesso delle funzioni presso
l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
    Tutte le comunicazioni all'interessato relative alla procedura di
trasferimento   verranno   effettuate  presso  l'ufficio  ove  presta
servizio.