Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice,  nominata dal rettore, su proposta
del  collegio  dei  docenti,  e'  composta  da  tre membri scelti tra
professori   e  ricercatori  universitari  di  ruolo  e  puo'  essere
integrata  da  non  piu'  di  due  esperti,  anche  stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  punteggio  finale  risultera' dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove scritta e orale.