Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 (1). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata legale del corso. (1) La borsa di studio e' soggetta a contributo I.N.P.S. (10% o 14%), ex art. 2 comma 26 della legge 335/95, di cui 1/3 a carico del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal Collegio dei docenti, nella misura del 50% della borsa stessa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.