Art. 10.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma  1 lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 (1).
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata legale del corso.
    (1) La  borsa  di studio e' soggetta a contributo I.N.P.S. (10% o
14%),  ex art. 2 comma 26 della legge 335/95, di cui 1/3 a carico del
dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi  di  permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
Collegio dei docenti, nella misura del 50% della borsa stessa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta  giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora  l'avente  titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.