Art. 11.
    Le  commissioni  giudicatrici  per  l'esame  finale necessario al
conseguimento  del  titolo  di  dottore  di ricerca sono nominate dal
rettore  sentito  il  collegio  dei  docenti,  e sono composte da tre
membri  scelti  tra  professori  e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti alle aree
scientifiche  cui  si  riferisce  il  corso. Almeno due membri devono
appartenere  ad  altre universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti.
La  commissione  puo'  essere  integrata  da  non piu' di due esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere.
    Nel   caso   di   dottorati   istituiti   a  seguito  di  accordi
internazionali,  le  commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
    Le  commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre
il  sessantesimno  giorno  successivo  alla  conclusione del corso di
dottorato.
    Una  volta  costituite  entro  i termini indicati, le commissioni
giudicatrici  sono  tenute  a concludere le loro valutaziomii entro i
successivi due mesi.