Art. 11. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita' previste negli accordi stessi. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il sessantesimno giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutaziomii entro i successivi due mesi.