Art. 4.
    Il  rettore  nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle  valutazioni  comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
    Le  commissioni  incaricate  delle  valutazioni  comparative sono
composte  da  tre  docenti o ricercatori di ruolo, piu' un supplente,
anche di altri atenei italiani o stranieri