Art. 7. I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre anni. Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di dottorato. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.